sabato 4 aprile 2015

I soliti Autovelox…Ecco 11 buoni motivi per impugnare la vostra multa! Svegliatevi e reagite

Troppo spesso cadiamo nella trappola degli autovelox…Spesso nascosti o non segnalati…
Ma dovete sapere la multa non sempre è legittima..Per tale ragione esistono motivi di ricorso connessi all’ illegittimità dell’apparecchio o all’ irregolarità della multa in se.
Ma vediamo i più frequenti casi per il quale si può impugnare. Tutti casi riconosciuti dalla giurisprudenza più recente: (LEGGI DI SEGUITO)

1. Autovelox posizionato su una strada con pochi incidenti: l’autovelox non può essere posizionato su strade con tasso di incidentalità troppo basso. Questo perché se così non fosse vorrebbe dire che l’installazione dell’apparecchio non è quello di evitare incidenti e morti premature, bensì il guadagno. [1 Cons. di St., sent. n. 4321/14].
2. Autovelox poco visibile: l’apparecchio deve essere visibile e opportunamente segnalato. È impugnabile il verbale degli agenti di polizia che afferma la visibilità dell’apparecchio in quanto confutabile. Infatti la visibilità deve essere tale non solo per l’agente di polizia, ma anche per l’automobilista ignaro [2 G.d.P. Vasto, sent. n. 246/14. ]
3. Autovelox non segnalato: sono illegittimi gli autovelox “a sorpresa” dunque quelli “nascosti” (per esempio dietro cespugli, auto private sul ciglio della strada ecc.)
[3 Cass. sent. n. 11131/09].
Innanzitutto va ricordata la Circolare min. interno 2010- 29 / 12 /2010: 300/A/16052/10/101/3/3/9, che ha definitivamente fatto chiarezza in merito al posizionamento degli apparati di rilevazione: tale circolare, al punto numero 3, introdotta dall’articolo 25, comma 2, della legge n.120/2010, impone agli Organi di polizia stradale, su strada extraurbana,di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno 1 Km dalsegnale indicante il limite massimo di velocità. Come già precisato con la circolare richiamata ed immediatamente operativa, anche in assenza del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato dalla stessa norma
In secondo luogo, in caso di controlli-trappola, l’articolo 142, comma 6 – Bis, ripreso anche dal Decreto Maroni con circolare prot 300 /A/10307/09/144/5/10/3 del CDS, stabilisce testualmente che:
Le Postazioni di controllo per il rilevamento della velocita devono essere:
a) Preventivamente segnalate
b) Ben visibili
– Il Rispetto delle esigenze di informazione dell’utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di PREVENZIONE realizzata con l’impiego di apparecchiature di controllo della velocità deve essere garantito mediante l’uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa le cui caratteristiche e modalita di impiego sono state stabilite con decreto adottato dal ministero dei trasporti, di concerto col ministro dell’interno, in data 15agosto 2007
Sempre in caso di controlli con modalita-imboscata, vi ricordo che è del tutto illegale, come alcuni comandi utilizzano fare spesso, nascondere il velox , per lo più il modello velomatic512, in mezzo ai guardrail, perche, cosi facendo, si va a compromettere le caratteristiche strutturali di una protezione laterale stabilite dalla Direttiva sui criteri di progettazione,installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali – D.M. Infr. e Trasp. 25 Agosto 2004
….quindi compromettendone il grado di sicurezza.
Ricordate bene, che nel caso incappiate in multe derivanti da autovelox  non adeguatamente segnalati, esse non sono affatto legittime [4 G.d.P. Terni, sent. n. 762/12].
4. Autovelox non segnalato alla giusta distanza: l’apparecchio deve essere segnalato con un cartello posizionato almeno 400 metri prima [4]
5. Autovelox gestito da società private: la gestione degli autovelox può essere affidata solo a pubblici ufficiali. Se l’apparecchio è gestito da ditte private le multe sono nulle.  [5 Circolare Ministro dell’Interno del 3.8.07.]
6. Limite di velocità segnalato solo su un lato della strada: quando la strada ha più corsie il limite di velocità deve essere indicato sia a destra che a sinistra. Non può vigere un limite di velocità posto solo su un lato della strana. Qualora avessimo questa situazione la multa tramite autovelox è illegittima [6 G.d.P. Venezia, sent. n. 892/14.].
7. Verbale di accertamento non seguito da contestazione immediata: la multa non contestata immediatamente è da ritenere valida solo se la strada in cui è stata elevata ha i requisiti previsti dal codice della strada che consentono di non fermare l’autoveicolo (strada a scorrimento, banchina pavimentata, intersezioni semaforizzate ecc.). In tutti gli altri casi la multa è nulla [7 G.d.P. Terni, sent. n. 1214/13.].
8. Lampeggianti spenti dell’auto della polizia: la multa è nulla se lo strumento di rilevamento si trova su un’auto della polizia a lampeggianti spenti. La postazione della polizia deve essere adeguatamente segnalata [8 G.d.P. Gallarate, sent. n. 101/14.].
9. Limite di velocità sforato di poco: se lo scarto tra il limite di velocità e l’andatura effettiva è minimo, la multa può essere annullata per tenuità del fatto. [9 G.d.P. Gallarate, sent. n. 267/14.].
10. Polizia municipale non competente sulla superstradaè illegittima la multa irrogata tramite autovelox sulla superstrada dalla polizia municipale. Le strade extra urbane, come le autostrade, rientrano nella competenza della polizia di Stato [10 Casssent. n. 23813/09.].
11. Assenza di indicazione della modalità di pagamento tramite iban bancario: in questo caso la legge è chiara: l’art 202 del CDS, nel capitolo relativo delle norme sulla trasparenza, prevede l’obbligatorietà dell’indicazione della modalità di pagamento tramite conto corrente bancario, in ogni richiesta di pagamento proveniente dalla publbica amministrazione.
Tratto da: http://www.losai.eu/autovelox-10-motivi-per-impugnare-la-multa/

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