lunedì 15 dicembre 2014

ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE

costituzione

SUCCEDE DI SOPPIATTO…

Articolo 17

(Art. 78 – Deliberazione dello stato di guerra)
Art. 78 Cost. – Testo vigente
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Art. 78 Cost. – Testo AS 1429-A
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Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra econferisce al Governo i poteri necessari.

L’articolo in esame modifica l’art. 78 della Costituzione, che disciplina la deliberazione dello stato di guerra.

La proposta in esame riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in ordine alla deliberazione dello stato di guerra e all’attribuzione al Governo dei poteri necessari.
L’attribuzione alla sola Camera dei deputati potrebbe dar luogo a una questione interpretativa relativa alla natura legislativa o non legislativa della deliberazione dello stato di guerra e del conferimento al Governo dei conseguenti poteri. Solo in caso affermativo, infatti, troverebbe applicazione il nuovo articolo 70, terzo comma, in tema di partecipazione del Senato della Repubblica al procedimento legislativo ordinario. In caso contrario, invece, il Senato resterebbe del tutto escluso sia dalla deliberazione dello stato di guerra – pur avendo competenza ad intervenire nell’esame di disegni di legge quali, ad esempio, quelli concernenti le missioni delle forze armate all’estero – sia dalla deliberazione del conferimento dei poteri all’Esecutivo – ancorché tale atto comporti di norma la deroga all’assetto costituzionale delle competenze, con particolare riferimento a quelle legislative. Al riguardo potrebbe ritenersi da valutare la compatibilità sistematica di una simile eventuale esclusione di competenza con il disposto del nuovo articolo 70 che, al comma primo, attribuisce al Senato della Repubblica una competenza paritaria nell’esame dei disegni di legge costituzionali e dei disegni di legge di ratifica dei Trattati relativi all’appartenenza dell’Italia alla UE.
Com’è noto, non vi sono nella vigente Costituzione previsioni che disciplinino espressamente l’impiego dello strumento militare all’estero ad eccezione delle disposizioni volte a disciplinare lo stato di guerra.
Le disposizioni di cui agli artt. 78 (Le Camere deliberano lo Stato di guerra) e 87 (Il Presidente della Repubblica dichiara lo Stato di guerra) si riferiscono al ricorso alla guerra internazionale, storicamente definita come debellatio della controparte; diverso è stato, dopo la seconda guerra mondiale, il ricorso alla violenza bellica, avvenuto con modalità difficilmente riconducibili alla guerra. Mancando una disciplina esplicita a livello costituzionale sugli altri impieghi delle strumento militare all’estero, si deve attualmente fare riferimento alle leggi ordinarie, come la legge 14 novembre 2000, n. 331 che, dopo aver ricordato che il compito delle Forze armate italiane è la difesa dello Stato, aggiunge che queste possono essere impiegate all’estero al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, ma sempre in conformità delle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia sia membro.

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